Ordinanza — n. 30876/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVILLI ANDREA nato a CASCINA il 19/03/1969 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Andrea Favilli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale l'imputato, riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione, è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito, conformemente alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ben ha chiarito, con motivazione del tutto esauriente e priva di illogicità manifeste, le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena inflitta e la sussistenza di una pervicace pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30876/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen., ben ha chiarito, con motivazione del tutto esauriente e priva di illogicità manifeste, le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena inflitta e la sussistenza di una pervicace pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVILLI ANDREA nato a CASCINA il 19/03/1969 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Favilli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale l'imputato, riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione, è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito, conformemente alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ben ha chiarito, con motivazione del tutto esauriente e priva di illogicità manifeste, le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena inflitta e la sussistenza di una pervicace pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Con i. liere estens 're Il Presidente