Ordinanza — n. 30875/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARNESI JHONNY nato a CECINA il 05/06/1976 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Thonny Farnesi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, oltre ad essere generico per indeterminatezza, non indicando elementi a sostegno della particolare tenuità del danno, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per la concessione dell'attenuante è necessario che il danno cagionato alla parte offesa sia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia solo lieve (Sez. 6, n. 1857 del 12/10/1989, Cancellieri, Rv. 183285-01), e nel caso di specie il valore della refurtiva, stimato in seimila euro circa, non può considerarsi tale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30875/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 1857 del 12/10/1989, Cancellieri, Rv. 183285-01), e nel caso di specie il valore della refurtiva, stimato in seimila euro circa, non può considerarsi tale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARNESI JHONNY nato a CECINA il 05/06/1976 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Thonny Farnesi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, oltre ad essere generico per indeterminatezza, non indicando elementi a sostegno della particolare tenuità del danno, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per la concessione dell'attenuante è necessario che il danno cagionato alla parte offesa sia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia solo lieve (Sez. 6, n. 1857 del 12/10/1989, Cancellieri, Rv. 183285-01), e nel caso di specie il valore della refurtiva, stimato in seimila euro circa, non può considerarsi tale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Con liere estensore Il Presid