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Ordinanza — n. 30874/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30874/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLIA SALVATORE nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; • Rilevato che Salvatore Billia 9ert~ ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624-bis, 61 n. 5 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma , n. 4, cod. pen. è inammissibile essendo del tutto inedito non avendo formato oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto parimenti inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che secondo il condivisibile e consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e le determinazioni volte a stabilire la pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione, in parte qua, è completafél tutto priva di manifeste contraddittorietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30874/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis, 61 n. 5 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma , n. 4, cod. pen. è inammissibile essendo del tutto inedito non avendo formato oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto parimenti inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che secondo il condivisibile e consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e le determinazioni volte a stabilire la pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione, in parte qua, è completafél tutto priva di manifeste contraddittorietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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circostanza aggravante furto aggravato infrazione privilegiata difesa penale furto di lieve entità truffa aggravata
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLIA SALVATORE nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Billia 9ert~ ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624-bis, 61 n. 5 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 62, primo comma , n. 4, cod. pen. è inammissibile essendo del tutto inedito non avendo formato oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto parimenti inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che secondo il condivisibile e consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e le determinazioni volte a stabilire la pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione, in parte qua, è completafél tutto priva di manifeste contraddittorietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il C igliere este ore Il Pre