Ordinanza — n. 30873/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINI CIRO nato a NAPOLI il 29/05/1965 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Ciro Piccini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma primo, n.2 cod. pen., e ha dichiarato non doversi procedere quanto al delitto di furto dei beni di Marco Panci per mancanza della condizione di procedibilità; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 624 e 625, comma primo, n.2 cod. pen., e ha dichiarato non doversi procedere quanto al delitto di furto dei beni di Marco Panci per mancanza della condizione di procedibilità; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINI CIRO nato a NAPOLI il 29/05/1965 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ciro Piccini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma primo, n.2 cod. pen., e ha dichiarato non doversi procedere quanto al delitto di furto dei beni di Marco Panci per mancanza della condizione di procedibilità; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giuridicamente corretta, completa, lineare e priva di aporie argomentative, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il/proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Ci sigliere est sore Il Presiden