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Ordinanza — n. 30872/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30872/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANOUBLI MOHAMED TAEIB nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Yanoubli Mohamed Taeib ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; considerato che il difensore non munito di procura speciale ha presentato il ricorso e la successiva rinuncia al medesimo; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza del reato contestato e l'omessa derubricazione nel meno grave delitto di danneggiamento, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giuridicamente corretta, completa e priva di aporie argomentative, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30872/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giuridicamente corretta, completa e priva di aporie argomentative, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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indagine per furto prove acquisite illegalmente furto aggravato indagine internazionale per truffa tentato furto alibi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANOUBLI MOHAMED TAEIB nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Yanoubli Mohamed Taeib ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; considerato che il difensore non munito di procura speciale ha presentato il ricorso e la successiva rinuncia al medesimo; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza del reato contestato e l'omessa derubricazione nel meno grave delitto di danneggiamento, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giuridicamente corretta, completa e priva di aporie argomentative, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1