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Sentenza — n. 30871/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30871/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUONSANTE GIUSEPPE nato a MODUGNO il 03/11/1981 FERRI ANDREA nato a BARI il 26/11/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Considerato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale della stessa città nei confronti dei ricorrenti, Giuseppe Buonsante e Andrea Ferri per il delitto di furto aggravato; rilevato che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori; che il Buonsante ha proposto ricorso articolando un unico motivo, denunziando l'erronea applicazione della legge penale per improcedibilità dell'azione essendosi il reato estinto per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione; che il Ferri ha proposto ricorso articolando, anch'egli, un unico motivo, con il quale si censura la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della diminuzione di pena massima prevista in conseguenza all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che _ prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30871/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen.; ritenuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che _ prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Parole chiave

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intervenuta prescrizione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria attenuazione della pena istanza di ricusazione tardiva condono delle spese procedurali ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
221928-01); che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUONSANTE GIUSEPPE nato a MODUGNO il 03/11/1981 FERRI ANDREA nato a BARI il 26/11/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale della stessa città nei confronti dei ricorrenti, Giuseppe Buonsante e Andrea Ferri per il delitto di furto aggravato; rilevato che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori; che il Buonsante ha proposto ricorso articolando un unico motivo, denunziando l'erronea applicazione della legge penale per improcedibilità dell'azione essendosi il reato estinto per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione; che il Ferri ha proposto ricorso articolando, anch'egli, un unico motivo, con il quale si censura la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della diminuzione di pena massima prevista in conseguenza all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che _ prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che la remissione della querela e la relativa accettazione producono effetto anche verso il ricorrente che non li ha fatti valere in quanto la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato conseguente a remissione di querela anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, atteso che l'art. 152, comma terzo, cod. pen. prevede che la remissione possa intervenire fino a che non sia stata pronunciata condanna, e deve intendersi per tale solo quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità; il che, nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, si verifica, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., solo «dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la s tenza che ...IL„...., N dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.» (Sez. 5, n. 21520 del 08/05/2002, Malfatto, Rv. 221928-01); che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone a carico dei querelati il pagamento delle spese processu