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Ordinanza — n. 30865/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30865/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE SALVE GIANLUCA nato a MATINO il 18/03/1976 nel procedimento a carico di: SALTINI MASSIMO nato a CIVITAVECCHIA il 16/06/1971 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30865/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE SALVE GIANLUCA nato a MATINO il 18/03/1976 nel procedimento a carico di: SALTINI MASSIMO nato a CIVITAVECCHIA il 16/06/1971 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso istanza di revisione penale censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE SALVE GIANLUCA nato a MATINO il 18/03/1976 nel procedimento a carico di: SALTINI MASSIMO nato a CIVITAVECCHIA il 16/06/1971 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gianluca De Salve, in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ha riformato la pronuncia del Giudice di pace con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di minaccia e lo ha quindi assolto perché il fatto non sussiste; considerato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dovendosi ritenere erronea la valutazione degli elementi probatori dai quali, ove giudicati diversamente dal Giudice di appello, avrebbero comportato la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e il suo conseguente obbligo risarcitorio; ritenuto che con siffatto motivo di censura solo formalmente si deduce un vizio di legge, ma sostanzialmente si lamenta un vizio di motivazione in quanto viene dedotta l'erronea valutazione degli elementi di prova; che tale motivo è inammissibile posto che, a norma degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 28 agosto del 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il