Ordinanza — n. 30863/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE PATRIZIA nato a MILANO il 27/04/1965 avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA Idato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Patrizia Conte ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Trinitapoli con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata posto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30863/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE PATRIZIA nato a MILANO il 27/04/1965 avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA Idato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Patrizia Conte ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Trinitapoli con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata posto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gi