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Ordinanza — n. 30858/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30858/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINI GIULIANO nato a FERRARA il 28/10/1950 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; IV, 44_ Q.- r\n-n Rilevato che Giuliano Benini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile posto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, lineare e completa, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando la conforme e articolata sentenza di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso motivazionale e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30858/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 8 e 9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie reato economico truffa in materia di credito falsificazione di monete
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINI GIULIANO nato a FERRARA il 28/10/1950 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; IV, 44_ Q.- r\n-n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuliano Benini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile posto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, lineare e completa, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando la conforme e articolata sentenza di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso motivazionale e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati.

Tanto è sufficiente per ritenere inammissibile il motivo di censura posto che peraltro la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ove questa sia esplicitata, come si è detto, in modo completo e logico, né può saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché la censura (come si evince dall'esposizione dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata non contestata in parte qua) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, è altresì non consentita dalla legge in sede di legittimità in quanto, come messo in rilievo in modo costante dala-rte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); considerato, infine, che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 8 e 9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa del