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Ordinanza — n. 30855/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30855/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30855/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI ANDREA nato a ROMA il 05/08/1964 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Andrea Tucci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di primo grado con la quale è stato ritenuto responsabile:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30855/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) del reato di cui agli artt. 224, comma 1, nn.1 e 2; 217, comma 1, nn. 3 e 4; 219, comma 2, n. 1 legge fall.; ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo b) e ha conseguentemente ridotto ad anni 2 la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall.; - considerato che, con un unico moti,vo di ricorso, il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ricorso di annullamento sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta annullamento della dichiarazione di fallimento irregolarità finanziarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI ANDREA nato a ROMA il 05/08/1964 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Andrea Tucci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di primo grado con la quale è stato ritenuto responsabile:

a) del reato di cui agli artt. 223, comma 1; 216, comma 1, n. 1;

b) del reato di cui agli artt. 224, comma 1, nn.1 e 2; 217, comma 1, nn. 3 e 4; 219, comma 2, n. 1 legge fall.; ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo b) e ha conseguentemente ridotto ad anni 2 la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall.; - considerato che, con un unico moti,vo di ricorso, il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 223 comma 1, e 216, comma 1 legge fall. per insussistenza del fatto contestato per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie; - ritenute le censure proposte del tutto generiche e non consentite nel giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una lettura alternativa delle fonti di prova poste a fondamento della decisione della Corte distrettuale, conforme a quella del giudice di primo grado, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di manifesta evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spína, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa de