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Ordinanza — n. 30853/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30853/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIGIO VALERIA nato a ESTE il 20/06/1966 PASTORE FILIPPO nato a STANGHELLA il 09/09/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Valeria Grigio e Filippo Pastore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, rideterminando il trattamento sanzionatorio in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta semplice documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione della legge in ordine al raggiungimento della prova della loro negligenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.9); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti censurano la manifesta illogicità della motivazione asserendo la contraddittorietà intrinseca nel riconoscimento, in capo alla Grigio, del ruolo di prestanome e la successiva imputazione del fatto a titolo di colpa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie omissione della contabilità documenti bancari bancarotta fraudolenta cattiva gestione documenti mancanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIGIO VALERIA nato a ESTE il 20/06/1966 PASTORE FILIPPO nato a STANGHELLA il 09/09/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Valeria Grigio e Filippo Pastore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, rideterminando il trattamento sanzionatorio in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta semplice documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione della legge in ordine al raggiungimento della prova della loro negligenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.9); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti censurano la manifesta illogicità della motivazione asserendo la contraddittorietà intrinseca nel riconoscimento, in capo alla Grigio, del ruolo di prestanome e la successiva imputazione del fatto a titolo di colpa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta da cui risulta (cfr. pag.

7) il pieno coinvolgimento della Grigio nella gestione della società nonostante il suo ruolo di prestanome, nel ricorso non vengono indicati gli elementi che sono alla base della censura formulata e quindi non viene consentito a questo giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato peraltro che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710- 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende