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Ordinanza — n. 30851/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for insufficient and non-specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Caccia's appeal against his fraud conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and insufficient reasoning by the lower court, but the Supreme Court rejected these claims. The court ruled that the appeal lacked specific legal arguments and factual details, merely reiterating points already dismissed in the second instance without new substantive criticism.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The appeal must contain specific grounds of law and fact; generic complaints or mere repetitions of lower court decisions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient motivation lack of specificity reiteration of arguments fraud conviction cassation procedure logical coherence probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
277710-01); che essi, peraltro, sono manifestamente infondati ove si consideri che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 4, n. 9294 del 25/01/1990, Botti
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA LUIGI nato a TRECATE il 18/05/1950 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; \(- edL LeA" ot-3,-- )1AA---. --L

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Caccia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi probatori posti a sostegno della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte d'appello, con motivazione stringata, ma sufficiente, completa e esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che il giudice dell'appello non è tenuto a confutare specificamente tutte le argomentazioni contenute nei motivi di gravame, essendo sufficiente, come è riscontrabile nel caso in esame, che esponga in modo completo, chiaro e non manifestamente illogico, le ragioni del proprio convincimento a seguito di un'approfondita disamina logico-giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo esame (Sez. 4, n. 9294 del 25/01/1990, Botti, Rv. 184721 - 01) e che in ogni caso il ricorrente si è limitato a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962 - 01); che, pertanto, il ricorso in parte qua non è autosufficiente e, quindi, inammissibile posto che non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica; rilevato che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza della motivazione in ordine, rispettivamente, alla qualificazione del fatto di reato e alla rilevanza del suo contributo causale, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sono manifestamente infondati in quanto si basano sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità; che, infatti, tutti i quattro motivi di ricorso, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione completa e priva di aporie argomentative, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); che essi, peraltro, sono manifestamente infondati ove si consideri che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 202