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Ordinanza — n. 30850/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30850/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFFI CESARE nato a MILANO il 18/06/1956 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Cesare Biffi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado ritenendo il ricorrente, n.q. di amministratore unico e poi liquidatore della "Li Impianti s.r.l. in liquidazione", responsabile del meno grave delitto di delitto di bancarotta preferenziale anziché di quello di bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che ir primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'illogicità della motivazione in ordine sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta preferenziale ed il secondo motivo di ricorso, con cui censura il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del panorama probatorio, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sono altresì manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30850/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta danno ai creditori irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi truffa in materia di prestazioni flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
274188 -01); considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFFI CESARE nato a MILANO il 18/06/1956 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cesare Biffi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado ritenendo il ricorrente, n.q. di amministratore unico e poi liquidatore della "Li Impianti s.r.l. in liquidazione", responsabile del meno grave delitto di delitto di bancarotta preferenziale anziché di quello di bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che ir primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'illogicità della motivazione in ordine sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta preferenziale ed il secondo motivo di ricorso, con cui censura il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del panorama probatorio, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sono altresì manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. atteso che in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto (nella specie, il ricorrente stesso), con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale» (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188 -01); considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come si evince dalla sentenza di appello, non contestata in parte qua, è inedito e, quindi, inammissibile a norma di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Con liere