Ordinanza — n. 30849/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINI ERMANNO nato a MELZO il 16/05/1949 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che Ermanno Bertini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la carenza motivazionale in ordine alla affermazione della responsabilità penale, è da ritenersi non specifico in quanto fondato su argomenti che ripropongono, in modo del tutto generico, le medesime questioni già discusse e ritenute infondate da entrambi i Giudici di merito con doppia conforme decisione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30849/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTINI ERMANNO nato a MELZO il 16/05/1949 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ermanno Bertini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la carenza motivazionale in ordine alla affermazione della responsabilità penale, è da ritenersi non specifico in quanto fondato su argomenti che ripropongono, in modo del tutto generico, le medesime questioni già discusse e ritenute infondate da entrambi i Giudici di merito con doppia conforme decisione; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Co igliere est sore Il Presid