Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bruno Lorandi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Lorandi challenged the lower court's conviction for fraudulently and documentarily committing bankruptcy, arguing violations of law and reasoning defects regarding his status as a de facto administrator. The court rejected these claims because the appeal relied on generic grievances, merely repeated arguments already dismissed at the appellate level, and failed to provide a substantive legal critique of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic and apparent grounds, lacks a specific legal argumentation, or merely reiterates reasons already rejected by the court of first instance without providing a reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORANDI BRUNO nato a LOVERE il 23/08/1961 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bruno Lorandi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla attribuzione in capo all'imputato della qualifica di amministrazione di fatto, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere un' inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, è altresì inammissibile poiché fondato su motivi generici e apparenti in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione, priva di una argomentata critica, dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione completa e scevra da aporie argomentative (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il