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Ordinanza — n. 30843/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30843/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 maggio 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa del 24 novembre 2021, ha ridotto la pena inflitta a Battaglia Samuel nella misura di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in materia della valutazione della gravità del reato agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della sanzione applicatagli.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30843/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in materia della valutazione della gravità del reato agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della sanzione applicatagli.

Parole chiave

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sanzioni penali riesame dell'entità pena adeguamento della pena proporzionalità della pena commisurazione della pena per stupefacenti individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in materia della valutazione della gravità del reato agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della sanzione applicatagli.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA SAMUEL nato a SIRACUSA il 28/02/1996 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24 maggio 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa del 24 novembre 2021, ha ridotto la pena inflitta a Battaglia Samuel nella misura di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in materia della valutazione della gravità del reato agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della sanzione applicatagli.

2. Il ricorso dève essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il