Sentenza — n. 30842/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 gennaio 2020 con cui Bruno Massimo, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in termini di prevalenza sulla contestata recidiva, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 40,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Sentenza — n. 30842/2024 — snpen · Corte di Cassazione: i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. prevede oggi che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, a meno che — come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO MASSIMO nato a CATANIA il 11/04/1980 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; -
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 gennaio 2020 con cui Bruno Massimo, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in termini di prevalenza sulla contestata recidiva, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 40,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bruno Massimo, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: mancanza della condizione di procedibilità per intervenuta remissione della querela; carenza di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla disposta qualificazione giuridica del delitto ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, quanto al primo motivo di doglianza dedotto, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
2. In ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett.
i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. prevede oggi che il delitto di furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, a meno che — come non è dato ravvisare nel caso di specie - quest'ultima sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio.
3. Assume, pertanto, decisivo rilievo, alla stregua degli indicati aspetti, la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di atto di remissione di querela - allegato al ricorso per cassazione - effettuata da Rossi Graziano nei confronti di Bruno Massimo il giorno 21 marzo 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Arrone. Nella circostanza è stato, altresì, stabilito che sul querelato gravino le spese del procedimento, in applicazione di quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. Né di alcun pregio è la circostanza che l'intervenuta remissione della querela non sia stata accettata da parte dell'imputato, considerato che, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (cfr. Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412-01).
4. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento, alla stregua di quanto stabilito nell'atto di remissione di querela, devono essere poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consi