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Ordinanza — n. 30837/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30837/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 gennaio 2023 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova del 9 giugno 2020, ha ridotto la pena inflitta a Peverello Maurizio nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per illegalità della pena, per essergli stata inflitta con erronea applicazione dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30837/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale delitto motivi di cassazione ricorso per cassazione aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVERELLO MAURIZIO nato a BOVOLONE il 23/09/1980 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 gennaio 2023 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova del 9 giugno 2020, ha ridotto la pena inflitta a Peverello Maurizio nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per illegalità della pena, per essergli stata inflitta con erronea applicazione dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore % O 5 T AT A presid te