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Ordinanza — n. 30835/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30835/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30835/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 marzo 2023 il G.U.P. del Tribunale di Pescara ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Myrtaj Hergys la pena di mesi cinque, giorni diciassette di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., invece ravvisabili dall'esame del compendio probatorio in atti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30835/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Pescara ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Myrtaj Hergys la pena di mesi cinque, giorni diciassette di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., invece ravvisabili dall'esame del compendio probatorio in atti.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi punibilità eccezione di incostituzionalità eccezione di illegalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pescara ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Myrtaj Hergys la pena di mesi cinque, giorni diciassette di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYRTA3 HERGYS nato il 28/03/1989 avverso la sentenza del 14/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 marzo 2023 il G.U.P. del Tribunale di Pescara ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Myrtaj Hergys la pena di mesi cinque, giorni diciassette di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per omessa valutazione da parte del decidente della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., invece ravvisabili dall'esame del compendio probatorio in atti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato., al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estenso