Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding administrative license suspension penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of lack of motivation was not deducible at this stage. The appellant challenged the maximum two-year suspension of his driving license, arguing the lower court failed to adequately justify the penalty under the Road Code. The court ruled that the appellate court provided sufficient and logical reasoning based on the high blood alcohol level, making the decision unassailable in this review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 186, comma 2, d.lgs. 30/04/1992 n. 285; Art. 186, comma 2, c.d.s.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the lower court has provided a congruous and logical explanation for the administrative penalty, rendering the decision unassailable in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCHIA DANIELE nato a LEQUILE il 10/04/1962 avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Macchia Daniele la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, impugnando il solo capo relativo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in particolar modo deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione, per non avere il giudice di merito rappresentato adeguatamente le ragioni della disposta applicazione della sanzione amministrativa nella misura massima consentita dalla norma dell'art. 186, comma 2, cod. strada.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'eccepita censura, infatti, non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello in sentenza che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato, sia pur nella sintesi motivazionale caratterizzante le sentenze di patteggiannento, le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima consentita. Il giudice di merito, in particolare, ha correttamente adempiuto al previsto onere motivazionale esplicando le ragioni per cui, tenuto conto della «entità del tasso alcolemico rilevato», ha ritenuto necessario applicare la sospensione della patente di guida per la durata di due anni, così esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile