Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30832/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30832/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 13 luglio 2017, riconosciuta la continuazione tra i fatti esaminati in questa sede e quelli giudicati con la sentenza n. 2032/19 emessa il 23 aprile 2019 dalla Corte di appello di Bari, ha rideterminato la pena per i fatti oggetto della sentenza appellata, a titolo di aumento per la continuazione, in mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa, complessivamente infliggendo a Ruggiero Vito la pena finale di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 480,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità dell'aumento disposto dalla Corte territoriale in conseguenza dell'effettuato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 2032/19, emessa dalla Corte di appello di Bari il 23 aprile 2019, irrevocabile il 6 novembre 2020.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato continuato aggravamento della pena reiterazione di reati penali commisurazione della pena per rapina esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena massima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 81 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO VITO nato a BITONTO il 01/10/1983 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 13 luglio 2017, riconosciuta la continuazione tra i fatti esaminati in questa sede e quelli giudicati con la sentenza n. 2032/19 emessa il 23 aprile 2019 dalla Corte di appello di Bari, ha rideterminato la pena per i fatti oggetto della sentenza appellata, a titolo di aumento per la continuazione, in mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa, complessivamente infliggendo a Ruggiero Vito la pena finale di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 480,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità dell'aumento disposto dalla Corte territoriale in conseguenza dell'effettuato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 2032/19, emessa dalla Corte di appello di Bari il 23 aprile 2019, irrevocabile il 6 novembre 2020.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile