Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning required for medium or low sentences under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's sole ground was the lack of specific reasoning regarding the sentence's severity. The applicant argued the penalty was excessive, but the Court held that detailed justification is only mandatory for sentences near the maximum or above the average. Since the imposed sentence was moderate, the lower court's reasoning was sufficient and the appeal failed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Detailed reasoning on sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average; for moderate sentences, the judge's discretion remains unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNINO EMANUELE nato a ALBENGA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24 febbraio 2023 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Savona del 12 gennaio 2022, ha assolto Cagnino Emanuele dal reato ex artt. 56 e 624 cod. pen. contestato al capo B), nonché ridotto la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. rubricato sub A) nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 80,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sanzione irrogata, di cui lamenta l'eccessiva entità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in qiianto propOsto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia qua- ntificata in- misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). v P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 202