Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds and lack of prior complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's arguments regarding the crime's configurability and procedural requirements. The court ruled that the claim about the crime being consummated rather than attempted was a new ground not raised during the prior appeal, violating the principle of finality. Furthermore, the request to introduce a mandatory complaint for the theft offense was rejected because the relevant law had not yet been enacted at the time of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: New grounds of complaint or procedural requirements introduced after the appeal judgment render the cassation appeal inadmissible to prevent the annulment of a decision based on points intentionally omitted from the appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIES ALEXANDRU IULIAN nato il 18/12/1973 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 marzo 2015 con cui Ilies Alexandru Iulian era stato condannato alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 e 6 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto di procedibilità del reato per mancanza di querela in atti; violazione di legge in ordine alla errata configurazione del fatto in delitto consumato anziché tentato.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, con riferimento alla seconda doglianza, trattasi di motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per -cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 2.1. L'inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancata proposizione della querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez.
U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibilé il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ap