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Ordinanza — n. 30828/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30828/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a Hnin Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto in ordine ai reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 1) e 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2). Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30828/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto in ordine ai reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 1) e 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2). Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza impugnata.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata valutazione dell'idoneità alla guida infrazione alle norme della circolazione reato grave di stupefacenti abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a Hnin Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto in ordine ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HNIN HAMZA nato il 06/12/1997 avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a Hnin Hamza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto in ordine ai reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 1) e 186, commi 1, 2 lett.

b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 2). Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in più punti della sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre