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Ordinanza — n. 30802/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30802/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30802/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHELLA OTHMANE nato il 20/02/1989 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 172-10110/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricordo proposto nell'interesSe di Othmane Rhella; ritenuto che il motivo unico di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i fatti-reato contestati denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni insufficienza di prove dichiarazioni inverosimili verosimiglianza dei motivi d'asilo base probatoria censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHELLA OTHMANE nato il 20/02/1989 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 172-10110/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricordo proposto nell'interesSe di Othmane Rhella; ritenuto che il motivo unico di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i fatti-reato contestati denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento effettuato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nell'ambito di un giudizio definito, peraltro, in primo grado, allo stato degli atti, con rito abbreviato "secco"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.