Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30799/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30799/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/05/1965 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 159-9390/2024 . IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il motivo unito di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, che in tema di caratteri distintivi tra estorsione in concorso (agita dal soggetto estraneo alla pretesa creditizia azionabile) e ragion fattasi in concorso (art. 393 cod. pen.) ha valorizzato sia l'entità della domanda quantitativamente superiore alla entità del credito azionabile, con differenziale da attribuire al terzo estraneo al rapporto obbligatorio, che la qualità di terzo dell'agente (violento), non titolare del credito e agente per suo proprio tornaconto. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 30799/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di estorsione in concorso i fatti violenti contestati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata (v. sub 1.) anche la divisata qualificazione estorsiva della condotta, avendo l'imputato avanzato le sue richieste non iure attraverso la minaccia e violenza contra ius, non essendo in prima persona il titolare del credito ed avendo egli agito nell'interesse proprio piuttosto che nell'interesse esclusivo del titolare del credito (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
debito pecuniario estorsione truffa in materia di credito credito in esecuzione ricompensa danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 393 cod. pen
pen., avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, che in tema di caratteri distintivi tra estorsione in concorso (agita dal soggetto estraneo alla pretesa creditizia azionabile) e ragion fattasi in concorso (art. 393 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE GIUSEPPE nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/05/1965 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 159-9390/2024 . IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il motivo unito di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata, che in tema di caratteri distintivi tra estorsione in concorso (agita dal soggetto estraneo alla pretesa creditizia azionabile) e ragion fattasi in concorso (art. 393 cod. pen.) ha valorizzato sia l'entità della domanda quantitativamente superiore alla entità del credito azionabile, con differenziale da attribuire al terzo estraneo al rapporto obbligatorio, che la qualità di terzo dell'agente (violento), non titolare del credito e agente per suo proprio tornaconto. 1.1.

La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di estorsione in concorso i fatti violenti contestati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata (v. sub 1.) anche la divisata qualificazione estorsiva della condotta, avendo l'imputato avanzato le sue richieste non iure attraverso la minaccia e violenza contra ius, non essendo in prima persona il titolare del credito ed avendo egli agito nell'interesse proprio piuttosto che nell'interesse esclusivo del titolare del credito (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02)).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.