Ordinanza — n. 30797/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI STEFANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 156-9368/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Costantini, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano i criteri di valutazione della prova atti a sostenere l'accertamento della responsabilità penale per il fatto di ricettazione ascritto è generico, quapto rygi, non confrontandosi affatto con la conformità verticale di giudizio che valorizza la perfetta e recente conoscenza fisiognomica dell'imputato da parte del soggetto giratario per l'incasso del titolo di provenienza delittuosa; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili, nella parte in cui valorizzano i detti criteri di identificazione dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30797/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romaynella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI STEFANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 156-9368/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Costantini, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano i criteri di valutazione della prova atti a sostenere l'accertamento della responsabilità penale per il fatto di ricettazione ascritto è generico, quapto rygi, non confrontandosi affatto con la conformità verticale di giudizio che valorizza la perfetta e recente conoscenza fisiognomica dell'imputato da parte del soggetto giratario per l'incasso del titolo di provenienza delittuosa; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili, nella parte in cui valorizzano i detti criteri di identificazione dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romaynella camera di consiglio del 21 giugno 2024.