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Ordinanza — n. 30796/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prescription defense raised after final appeal judgment. The court ruled the prescription argument was untimely. The appeal was declared inadmissible because the prescription defense was raised after the final appeal judgment. The court held that the prescription argument was untimely. The appeal was declared inadmissible because the prescription defense was raised after the final appeal judgment. The court held that the prescription argument was untimely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations had expired, but the lower court had already found recidivism under Article 99 of the Penal Code, which extended the limitation period. The Supreme Court rejected this defense because the argument was raised after the final appeal judgment, rendering it procedurally untimely according to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma secondo, cod. pen.; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000: An appeal raising a prescription defense after the final appeal judgment is inadmissible because the defense must be raised before the judgment becomes final.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations defense recidivism extension procedural timing requirement Supreme Court precedent sanzione disciplinare procedura disciplinare militare ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma II cod. pen.
217266); considerato che, come si evince da pagina 5 della sentenza impugnata ove il giudice ritiene sussistente la recidiva di cui all'art. 99, comma II cod.
Art. 161, comma secondo, cod. pen.
(non comma quarto come erroneamente riportato sia in sentenza che nei motivi di ricorso), il termine prescrizionale non era interamente decorso al momento della decisione di appello impugnata, tenuto conto delle interruzioni del corso della prescrizione e del limite legale di cui all'art. 161, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITUCCI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/12/1966 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 155-9365/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore -Vitucci, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); considerato che, come si evince da pagina 5 della sentenza impugnata ove il giudice ritiene sussistente la recidiva di cui all'art. 99, comma II cod. pen. (non comma quarto come erroneamente riportato sia in sentenza che nei motivi di ricorso), il termine prescrizionale non era interamente decorso al momento della decisione di appello impugnata, tenuto conto delle interruzioni del corso della prescrizione e del limite legale di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen. (8 anni, più la metà, 12 anni, più la metà, 18 anni quale limite insuperabile per effetto ì delle intervenute prescrizionU cui si aggiungono i periodi di sospensione del corso della prescrizione diligentemente calcolati dal difensore e riportati in ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.