Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30795/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal arguing omisssion of mitigating circumstance under Art. 62 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, claiming the reasoning was flawed. The court rejected this, stating that the first-instance judgment's motivation was logically sound and sufficient given the nature of the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the omission of a mitigating circumstance is inadmissible in the legality phase if the first-instance judgment provides motivation free from evident illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted mitigating circumstance legality phase appeal Art. 62 Penal Code manifestly unfounded inadmissible appeal condono delle spese procedurali spese di difesa deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FARD ABDELLAH (CUI 05FDX38) nato il 18/12/1994 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; e 154-9364/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdellah El Fard, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, tenuto conto della natura plurioffensiva del reato riconosciuto dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.