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Ordinanza — n. 30794/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded as it contradicts established jurisprudence regarding the separation of sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The power to set the sentence, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the judge of first instance and constitutes an exercise of discretionary power, making appeals on this ground inadmissible in cassation.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive sentence appeal Penal Code articles cassation inadmissibility judicial discretion tenuta insufficiente degli atti impugnazione di decisioni amministrative produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 152-9352/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale De Santis, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.