Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding the amount of damage from each fraudulent insolvency act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Genni Prinna inadmissible due to the lack of specific facts regarding the financial damage caused by each fraudulent insolvency act. While the appellant correctly noted that damage must be evaluated per individual deceptive conduct rather than cumulatively, they failed to specify the exact amount of loss for each act. Consequently, the appellate court could not assess the merit of the mitigating circumstance under Article 62 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; An appeal contesting the non-application of a mitigating circumstance for multiple connected crimes is inadmissible if the appellant fails to specify the amount of damage caused by each individual deceptive conduct, preventing the reviewing court from evaluating the relevance of the argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNA GENNI nato a FORMIA il 03/07/1978 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 151-9336/2024
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Genni Prinna, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è del tutto aspecifico, giacché -nell'evidenziare correttamente che ai fini della valutazione della entità del danno patrimoniale provocato, in caso di più reati avvinti dalla continuazione, non bisogna aver riguardo al danno complessivamente cagionato, ma a quello provocato da ogni singola condotta decettiva (Sez. 2, n. 9351 del 8/02/2018, Rv. 272270 - 01)- non specifica (né lo aveva precisato con i motivi di gravame spesi nel merito) l'entità del danno patrimoniale provocato da ciascuna condotta di fraudolenta insolvenza, così non consentendo al giudice della impugnazione di valutare la fondatezza del rilievo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.