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Ordinanza — n. 30792/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30792/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI VINCENZO nato a PALERMO il 24/04/1993 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 149-9323/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vinci, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; considerato che il giudice di merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo alle pagine 4-5 della sentenza impugnata ove ritiene correttamente qualificato giuridicamente il fatto delittuoso nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. e non nell'art. 624 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 30792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Rom4r nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Parole chiave

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tempestività tributaria opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese notificazione elettronica tempestività dell'inoltro prove tardive

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 624 cod. pen
e non nell'art. 624 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI VINCENZO nato a PALERMO il 24/04/1993 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 149-9323/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Vinci, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; considerato che il giudice di merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo alle pagine 4-5 della sentenza impugnata ove ritiene correttamente qualificato giuridicamente il fatto delittuoso nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. e non nell'art. 624 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Rom4r nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.