Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifestly unfounded claim regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground, alleging a lack of reasoning on conditional sentence suspension, was deemed manifestly unfounded. The lower court rejected the request based on the gravity of the crime and the defendant's professional criminality, noting specific acts like hiding the stolen vehicle and removing license plate data. The court ruled that this assessment of subjective personality factors and future recidivism risk constitutes a typical merit judgment that does not fall under the scope of illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged defect of omission of reasoning concerns a judgment of merit on the subjective personality of the offender and the prognosis of future recidivism, which does not exhaust itself in the abstract gravity of the crime.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARINI RICCARDO nato a REGGIO EMILIA il 18/04/1973 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 147-9272/2024 IN FATTO E IN .DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Ferrarini, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio la gravità del fatto e la professionalità delinquenziale dell'imputato, desumibile sia dalle modalità di occultamento del mezzo ricettato, sia dalla cancellazione della targhetta del telaio, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.