Ordinanza — n. 30790/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNONI DANIEL nato a RIMINI il 20/09/1994 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 146-9264/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Zannoni, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30790/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNONI DANIEL nato a RIMINI il 20/09/1994 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 146-9264/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Zannoni, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili, nella parte in cui valorizzano le modalità della condotta, il danno arrecato alla persona offesa, la personalità dell'imputato e il suo comportamento processuale; che il medesimo motivo, nella parte in cui contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co.1, n.6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che il risarcimento del danno, oltre ad essere intervenuto dopo l'apertura del dibattimento, non è stato integrale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.