Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Kukaj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's dismissal of a prosecution based on a lack of specific reasoning regarding statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already presented and dismissed at the appellate level without providing a new, specific critique of the factual findings or legal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to provide a specific and critical argumentation against the judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUKA) ANDREA nato il 28/03/1981 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; v 145-9261/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Kukaj, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che la responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 628, co.1 e 3, n.1 e 582 cod. pen. si e sume dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, la quale ha reso dichiarazioni di indole non calunnatoria, attendendo circa 2 anni per indicare l'imputato quale coautore del fatto; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.