Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing arguments lack merit and violate procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Bulone inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the lack of statutory minimum sentencing and the denial of generic mitigating circumstances, arguing the punishment was excessive. The court rejected these claims as procedurally barred in a legitimacy review and factually unfounded given the proportionality of the sentence applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the non-application of the statutory minimum or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in a legitimacy proceeding if the first-instance judgment is motivated and the sentence appears proportional to the facts and the offender's subjective characteristics.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULONE FRANCESCO nato a LICATA il 06/09/1984 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 143-9248/2024 IN FATTO E IN. DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Bulone, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la mancata applicazione del minimo edittale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che la pena in concreto applicata, dosata sulla soglia minima edittale, appare proporzionale alle caratteristiche soggettive e oggettive del fatto, anche tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, espressione di una persistenza nell'attitudine a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.