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Ordinanza — n. 30786/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30786/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30786/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZIO DOMENICO nato a VICALVI il 13/10/1962 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 141-9222/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Capozio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza della prova in relazione all'accertamento dell'autore dei reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che l'odierno ricorrente è stato identificato tramite i dati da lui stesso forniti alla persona offesa (codice fiscale e numero della carta poste pay); che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento per la continuazione per il reato di cui all'art.494 cod. pen., è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 30786/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Parole chiave

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usurpazione d'identità identificazione credibile documenti d'identità identità elettronica inchiesta per falsità atti errore di persona

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 640 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZIO DOMENICO nato a VICALVI il 13/10/1962 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 141-9222/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Capozio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la carenza della prova in relazione all'accertamento dell'autore dei reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che l'odierno ricorrente è stato identificato tramite i dati da lui stesso forniti alla persona offesa (codice fiscale e numero della carta poste pay); che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento per la continuazione per il reato di cui all'art.494 cod. pen., è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto a pag.3, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base, individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.