Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30785/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; general mitigating circumstances and sentencing excessiveness claims barred in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonella De Blasi inadmissible, rejecting all three grounds for review. The appellant contested the reasoning regarding violent conduct, the denial of general mitigating circumstances, and the excessive sentence. The court ruled that general mitigation and sentencing excessiveness are matters of merit discretion, not subject to cassation, while the first ground was rejected as the lower court's argumentation was logically sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; The Court of Cassation cannot review the denial of general mitigating circumstances or the excessiveness of the sentence, as these fall within the discretionary power of the trial judge and require a logical argumentative structure rather than a substantive verification of facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal general mitigating circumstances excessiveness of sentence discretion of trial judge logical argumentative structure aggravamento della pena estorsione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BLASI ANTONELLA nato a NAPOLI il 24/01/1988 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 140-9215/2024 IN FATTO. E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonella De Blasi, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 629 co.2, in relazione all'art. 628 co.1, n. 3 quinquies e 629 co.2, in relazione all'art. 628 co.3, n.1 e 3 quinquies cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., nella parte in cui evidenzia che dalle dichiarazioni delle persone offese emergono nitidamente le condotte violente e aggressive poste in essere dall'imputata, nonché lo stato di timore e di soggezione instillato nelle vittime le quali, per mettersi in salvo, si decidevano ad elargire la somma di denaro richiesta; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 8, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti 140-9215/2024 decisivi, tra i quali l'esclusione della, recidiva e il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.