Cassation court dismisses appeal claiming lack of non-prosecution cause and excessive sentence as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Anna Maione inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for theft, arguing the conduct lacked the specific subjectivity required for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code and that the sentence was excessive. The court rejected these claims, noting that the first ground is legally impermissible in cassation proceedings and the second falls within the discretion of the trial judge regarding sentencing gradation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals contesting the non-application of non-prosecution causes or the excessiveness of the penalty are inadmissible in cassation as they infringe on the trial judge's discretionary power over sentencing and substantive criminal policy.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE ANNA nato a NAPOLI il 10/03/1992 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 138-9195/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Maione, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che:
a) la condotta posta in essere si inserisce in un contesto soggettivo di dedizione reiterata all'illecito di cui all'art. 640 co.2, n.2) bis cod. pen.;
b) l'imputata è gravata da otto precedenti per truffa;
c) il fatto non appare di offensività minimale, posto che la somma lucrata (120 euro) non risulta modestissima;
d) la ricorrente non ha manifestato alcuna resipiscenza; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 2, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.