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Ordinanza — n. 30783/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30783/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESCOLINI YURI nato a SANTA SOFIA il 25/10/1969 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 136-9169/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso Proposto nell'interesse -di Yuri Mescolini, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di un motivo già dedotto in appello e disatteso dalla Corte di merito alle pagine 4-6 della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 640 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30783/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa concussione riesame dell'entità pena promovimento della prostituzione pubblicità di occasioni di libidine verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 640 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESCOLINI YURI nato a SANTA SOFIA il 25/10/1969 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 136-9169/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso Proposto nell'interesse -di Yuri Mescolini, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di un motivo già dedotto in appello e disatteso dalla Corte di merito alle pagine 4-6 della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.