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Ordinanza — n. 30782/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstance due to severe damages. The court rejects the argument as the damages were too significant for special leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Chikiwi Boullbaba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Boullbaba argued that the first-instance court failed to apply a mitigating circumstance under Article 61 of the Penal Code, claiming the lower court's reasoning was illogical. The court ruled that the quantity and type of damages caused by the illegal conduct were sufficient to logically exclude any notion of special minor damage, thereby validating the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 4 c.p.; The appeal contesting the non-application of a mitigating circumstance is inadmissible in the legality phase if the first-instance judgment provides a motivation free from evident illogicality, particularly when the damages are significant enough to exclude special minor damage.

Parole chiave

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mitigating circumstance Article 61 Penal Code legality phase appeal special minor damage inadmissible appeal evident illogicality court costs and fine accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61, comma 1, n. 4 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOULLBABA CHIKIWI nato il 25/07/1982 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 135-9146/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso 'proposto neWinteresse'di Chikiwi Boullbaba, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'ad 61, primo comma, n.4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità.

La Corte d'appello ha correttamente affermato che, nel caso di specie, la quantità e la tipologia dei danni arrecati con la condotta illecita sono logicamente idonei ad escludere connotati di speciale tenuità del danno. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.