Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability, but the court found the arguments were merely a repetitive restatement of points already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to overcome the finality of the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or the court of appeal, failing to offer a specific and reasoned critique of the legal grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOUL MOHAMED ALI nato il 13/12/1975 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; v 134-9126/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mbhamed Alì Jalloul, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 2, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.