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Ordinanza — n. 30780/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30780/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHAOUI MOKHTAR nato a CITTA' DI CASTELLO il 03/10/1994 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 132-9107/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mokhtai El Harchaoui, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 628, comma 1, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione del nesso teleologico di cui all'ad 61 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;ckl--tu-u....3 j".4.1e...CLA.A.U4..Q.. c uufU 44. ku; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30780/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Parole chiave

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difesa penale accusa penale motivi commisurazione della pena per rapina eccezioni difensive difetto di motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHAOUI MOKHTAR nato a CITTA' DI CASTELLO il 03/10/1994 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 132-9107/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mokhtai El Harchaoui, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 628, comma 1, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione del nesso teleologico di cui all'ad 61 n.2 cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;ckl--tu-u....3 j".4.1e...CLA.A.U4..Q.. c uufU 44. ku; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.