Ordinanza — n. 30779/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO VINCENZO nato a PALERMO il 01/04/1989 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 130-8995/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Sqaracio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO VINCENZO nato a PALERMO il 01/04/1989 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 130-8995/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Sqaracio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.