Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO VINCENZO nato a PALERMO il 01/04/1989 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 130-8995/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Sqaracio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione impugnazione della cancellazione motivi di cassazione giustificato motivo per il mancato uso concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACIO VINCENZO nato a PALERMO il 01/04/1989 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 130-8995/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Sqaracio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.