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Ordinanza — n. 30777/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30777/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was deemed generic and indeterminate. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding specific offenses, but failed to cite the precise legal elements supporting this criticism. Consequently, the court ruled that the appellant could not exercise judicial review without specific grounds, leading to dismissal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and lacks the specific elements required to allow the reviewing judge to identify the merits of the criticism.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate legal argument criminal procedure code inadmissible appeal judicial review limits abuso di carte-chèques divieto di pagamento tassa di bollo sulle cedole

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPETTI CLAUDIO nato a SPILIMBERGO il 06/06/1968 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 126-8939/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cl-audio Copetti, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; riternuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.