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Ordinanza — n. 30776/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30776/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30776/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.

Parole chiave

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motivo legale d'esclusione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità; che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.

Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione); che, inoltre, le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, peraltro, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i