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Ordinanza — n. 30772/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MARAFIOTI GIUSEPPE nato a SEMINARA il 22/11/1952 nel procedimento a carico di: STILO FRANCESCO nato a CATANZARO il 16/04/1972 STILO PAOLA nato a CATANZARO il 08/11/1968 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 120-8831/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorsb proposto nell'interessa della parte civile Giuseppe Marafioti; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione della intempestività della querela denunciando vizio della motivazione e travisamento probatorio, non sono consentiti, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla data di effettiva conoscenza degli effetti pregiudizievoli della condotta truffaldina realizzata da parte della p.o.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del riconoscimento delle ragioni del proscioglimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria perizia medica superata accuse di truffa costi della perizia termini di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MARAFIOTI GIUSEPPE nato a SEMINARA il 22/11/1952 nel procedimento a carico di: STILO FRANCESCO nato a CATANZARO il 16/04/1972 STILO PAOLA nato a CATANZARO il 08/11/1968 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 120-8831/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorsb proposto nell'interessa della parte civile Giuseppe Marafioti; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione della intempestività della querela denunciando vizio della motivazione e travisamento probatorio, non sono consentiti, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha correttamente motivato relativamente alla data di effettiva conoscenza degli effetti pregiudizievoli della condotta truffaldina realizzata da parte della p.o.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del riconoscimento delle ragioni del proscioglimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.