Ordinanza — n. 30770/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA SILVANO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 18/09/1997 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 114-8140024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il riccirs-o proposto nell'interesse di Silvano Massafra"; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova, relativamente alla mancata considerazione di alcune dichiarazioni rese dai testi e ritenute decisive ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della condotta criminosa contestata sia a fronte delle dichiarazioni rese volontariamente dall'imputato sia dalle dichiarazioni rese dei testimoni escussi) complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30770/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 628 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della condotta criminosa contestata sia a fronte delle dichiarazioni rese volontariamente dall'imputato sia dalle dichiarazioni rese dei testimoni escussi) complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA SILVANO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 18/09/1997 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 114-8140024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il riccirs-o proposto nell'interesse di Silvano Massafra"; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova, relativamente alla mancata considerazione di alcune dichiarazioni rese dai testi e ritenute decisive ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della condotta criminosa contestata sia a fronte delle dichiarazioni rese volontariamente dall'imputato sia dalle dichiarazioni rese dei testimoni escussi) complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024. Il consigliere est. La Presidente Massimo Perrotti Anna Maria De Santis D E PO