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Ordinanza — n. 30768/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30768/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMKJA MARK nato il 10/10/1994 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mark Lamkja; considerato che l'unico motivo di rìcorso, con il quale si contesta la violazione del divieto di secondo giudizio in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (cfr.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30768/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (cfr.

Parole chiave

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prova della proprietà contratto di amministrazione d'immobili inchiesta per falsità atti domicilio fittizio iscrizione d'ipoteca uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mark Lamkja; considerato che l'unico motivo di rìcorso, con il quale si contesta la violazione del divieto di secondo giudizio in relazione all'art. 649 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMKJA MARK nato il 10/10/1994 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mark Lamkja; considerato che l'unico motivo di rìcorso, con il quale si contesta la violazione del divieto di secondo giudizio in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (cfr.

Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799); che, inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02); che, in particolare, si deve ribadire che "è configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo, provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione" (Sez.1, n. 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21