Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and logical argumentation flaws under Art. 606 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence and failed to logically justify the voluntary surrender finding. The court rejected these claims, stating the appeal lacked specific factual allegations and that the lower court's reasoning was sound and free of logical contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) and comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of a judgment's motivation is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus; it cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts, and a lack of specificity renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMIBI BLHASSAN nato il 01/10/1992 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; o 97-8591/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Blhassan Khamibi, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamento vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha con motivazione congrua e priva di illogicità ritenuto inverosimile l'alternativa dinamica dei fatti ricostruita dalla difesa); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità/ denunciando l'illogicità della motivazione in relazione all'istituto della desistenza volontaria e del recesso attivo , sono manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6 ove i giudici del merito hanno ritenuto che la decisione del ricorrente di lasciare la refurtiva è all'evidenza stata determinata dall'arrivo della Volante) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; 97-8591/2024 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.